Bacino Sicilia Orientale: Bandi – Avvisi – Graduatorie – concorsi e mobilità
BANDI – GRADUATORIE – ASSUNZIONI
PUBBLICATE LE GRADUATORIE E LE DELIBERE AGGIORNATE A Settembre 2017 !!!!!
INFERMIERI – MOBILITA’
Bando mobilità regionale/extraregionale Infermieri
MESSINA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Infermieri Messina
Graduatoria definitiva mobilità regionale Infermieri Messina
Graduatoria definitiva mobilità extraregionale Infermieri Messina
Delibera n° 822 del 30/05/2011 nomina vincitori
Graduatoria definitiva parziale mobilità extraregionale Infermieri Messina modificata in data Marzo 2012 ???
Delibera n° 1791 del 27/09/2011 scorrimento graduatoria e nomina vincitori mobilità extraregionale Infermieri Messina dal 404° al 416° posto.
Delibera n° 2235 del 24 Ottobre 2012 scorrimento graduatoria e nomina vincitori mobilità extraregionale Infermieri Messina dal 513° al 521° posto
CATANIA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Catania
Graduatoria definitiva mobilità regionale Catania
Graduatoria definitiva parziale mobilità extraregionale Infermieri Catania modificata in data ???
Delibera n° 1280 del 08 Luglio 2011 nomina vincitori mobilità extraregionale Infermieri Catania
Delibera n° 1570 del 26 Agosto 2011 scorrimento graduatoria e nomina vincitori mobilità extraregionale Infermieri Catania dal 583° al 604° posto
Delibera n° 1614 del 08 Settembre 2011 scorrimento graduatoria e nomina vincitori mobilità extraregionale Infermieri Catania dal 605° al 639° posto
SIRACUSA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Infermieri Siracusa
Graduatoria definitiva mobilità regionale Siracusa
RAGUSA
Graduatoria mobilità Ragusa ???
ENNA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Enna
Graduatoria definitiva mobilità regionale Enna
INFERMIERI – CONCORSO
MESSINA
Graduatoria definitiva concorso Infermieri Messina delibera n° 1516 del 28 Giugno 2016
Graduatoria provvisoria concorso Messina
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Messina
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Messina delibera n° 1950 del 13 Ottobre 2011
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Messina delibera n° 2551 del 21 Dicembre 2011.
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Messina delibera n° 376 del 05 Marzo 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Messina delibera n° 531 del 20 Marzo 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Messina delibera n° 579 del 02 Aprile 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Messina delibera n° 1191 del 11 Giugno 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Messina delibera n° 1495 del 19 Luglio 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Messina delibera n° 2103 del 13 Maggio 2015
Graduatoria riservisti concorso Infermieri Messina delibera n° 576 del 02 Aprile 2012
Graduatoria riservisti categoria protetta concorso Infermieri Messina delibera n° 576 del 02 -Aprile 2012
Delibera n° 2019 del 27 Ottobre 2011 scorrimento graduatoria e nomina vincitori concorso Infermieri Messina dal 212° al 247° posto.
Delibera n° 2173 del 17 Novembre 2011 scorrimento graduatoria e nomina vincitori concorso Infermieri Messina dal 248° al 289° posto
Delibera n° 602 del 05 Aprile 2012 scorrimento graduatoria e nomina vincitori concorso Infermieri Messina dal 355° al 356° posto
Delibera n° 1276 del 28 Giugno 2012 scorrimento graduatoria e nomina vincitori riservisti concorso Infermieri Messina dal 31° al 35° posto
Delibera n° 3314 del 02 Dicembre 2019 scorrimento graduatoria e nomina vincitori concorso Infermieri Messina dal 1834° al 1880° posto
CATANIA
Graduatoria definitiva concorso Infermieri Catania delibera n° 1515 del 28 Giugno 2016
Graduatoria provvisoria concorso Infermieri Catania
Graduatoria definitiva parziale concorso Catania
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Catania delibera n° 1930 del 06 Ottobre 2011
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Catania delibera n° 436 del 15 Marzo 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Catania delibera n° 578 del 02 Aprile 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Catania delibera n° 1192 del 11 Giugno 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Catania delibera n°1496 del 19 Luglio 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Catania delibera n° 2104 del 13 Maggio 2015
Graduatoria riservisti concorso Infermieri Catania delibera n° 576 del 02 Aprile 2012
Graduatoria riservisti categoria protetta concorso Infermieri Catania delibera n° 576 del 02 Aprile 2012
Delibera n° 1276 del 28 Giugno 2012 scorrimento graduatoria e nomina vincitori riservisti concorso Infermieri Catania 26° posto
SIRACUSA
Graduatoria definitiva concorso Infermieri Siracusa delibera n° 1517 del 28 Giugno 2016
Graduatoria provvisoria concorso Infermieri Siracusa
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Siracusa
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Siracusa delibera n° 811 del 23 Aprile 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Siracusa delibera n° 1189 del 11 Giugno 2012
Graduatoria riservisti concorso Infermieri Siracusa delibera n° 539 del 20 Marzo 2012
Graduatoria riservisti categoria protetta concorso Infermieri Siracusa delibera n° 539 del 20 Marzo 2012
ENNA
Graduatoria definitiva concorso Infermieri Enna delibera n° 1518 del 28 Giugno 2016.
Graduatoria provvisoria concorso Infermieri Enna
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Enna
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Enna delibera n° 1949 del 13 Ottobre 2011
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Enna delibera n° 2353 del 30 Novembre 2011
Graduatoria definitiva parziale concorso Infermieri Enna delibera n° 1500 del 19 Luglio 2012
Graduatoria riservisti concorso Infermieri Enna Delibera n° 539 del 20 Marzo 2012
Graduatoria riservisti categoria protetta concorso Infermieri Enna delibera n° 539 del 20 Marzo 2012
TECNICI DI RADIOLOGIA – MOBILITA’
Bando mobilità regionale/extraregionale Tecnici di Radiologia
MESSINA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Tecnici di Radiologia Messina
Graduatoria definitiva mobilità regionale Tecnici di Radiologia Messina
CATANIA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Tecnici di Radiologia Catania
Graduatoria definitiva mobilità regionale Tecnici di Radiologia Catania
ENNA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Tecnici di Radiologia Enna
Graduatoria definitiva mobilità regionale Tecnici di Radiologia Enna
SIRACUSA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Tecnici di Radiologia Siracusa
Graduatoria definitiva mobilità regionale Tecnici di Radiologia Siracusa
RAGUSA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Tecnici di Radiologia Ragusa
Graduatoria definitiva mobilità regionale Tecnici di Radiologia Ragusa
Graduatoria definitiva mobilità regionale ed extraregionale Tecnici di Radiologia Ragusa
TECNICI DI RADIOLOGIA – CONCORSO
Bando Concorso Tecnico di Radiologia
MESSINA
Graduatoria provvisoria concorso Tecnici di Radiologia Messina
Graduatoria definitiva parziale concorso Tecnici di Radiologia Messina
CATANIA
Graduatoria provvisoria concorso Tecnici di Radiologia Catania
Graduatoria definitiva parziale concorso Tecnici di Radiologia Catania
Graduatoria definitiva parziale Tecnici di Radiologia Catania delibera n° 2462 del 15 Dicembre 2011
SIRACUSA
Graduatoria provvisoria concorso Tecnici di Radiologia Siracusa
Graduatoria definitiva parziale concorso Tecnici di Radiologia Siracusa
ENNA
Graduatoria provvisoria concorso Tecnici di Radiologia Enna
Graduatoria definitiva parziale concorso Tecnici di Radiologia Enna
OSTETRICA – MOBILITA’
Bando mobilità regionale/extraregionale Ostetrici
Graduatoria mobilità Ostetrici Messina
CATANIA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Ostetrici Catania
Graduatoria definitiva mobilità regionale ed extraregionale Ostetrici Catania
Graduatoria definitiva mobilità regionale Ostetrici Catania
ENNA
Graduatoria mobilità Ostetrici Enna
RAGUSA
Graduatoria mobilità Ostetrici Ragusa
SIRACUSA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Ostetrici Siracusa
Graduatoria definitiva mobilità regionale ed extraregionale Ostetrici Siracusa
Graduatoria definitiva mobilità regionale Ostetrici Siracusa
OSTETRICA – CONCORSO
CATANIA
Graduatoria concorso Ostetrici Catania
Graduatoria definitiva parziale concorso Ostetrici Catania
Graduatoria definitiva parziale concorso Ostetrici Catania delibera n° 2454 del 15 Dicembre 2011
Delibera n° 1277 del 28 Giugno 2012 scorrimento graduatoria e nomina vincitori concorso Ostetrici Catania dal 14° al 15° posto
SIRACUSA
Graduatoria provvisoria concorso Ostetrici Siracusa
Graduatoria definitiva parziale concorso Ostetrici Siracusa delibera n° 53 del 04 Gennaio 2012
Delibera n° 1275 del 28 Giugno 2012 scorrimento graduatoria e nomina vincitori concorso Ostetrici Siracusa dal 13° al 15° posto
FISIOTERAPISTI – MOBILITA’
Bando Mobilità regionale/extraregionale Fisioterapisti
Graduatoria definitiva mobilità regionale Messina
CATANIA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Catania
Graduatoria definitiva mobilità regionale Catania
Graduatoria definitiva mobilità regionale ed extraregionale Catania
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Enna
SIRACUSA
Graduatoria provvisoria mobilità regionale ed extraregionale Siracusa
Graduatoria definitiva mobilità regionale Siracusa
Graduatoria definitiva mobilità regionale ed extraregionale Siracusa
FISIOTERAPISTI – CONCORSO
MESSINA
Graduatoria provvisoria concorso Fisioterapisti Messina
Graduatoria definitiva parziale concorso Fisioterapisti Messina delibera n° 1944 del 13 Ottobre 2011
Graduatoria definitiva parziale concorso Fisioterapisti Messina delibera n° 148 del 18 Gennaio 2012
CATANIA
Graduatoria provvisoria concorso Fisioterapisti Catania
Graduatoria definitiva parziale concorso Fisioterapisti Catania delibera n° 1948 del 13 Ottobre 2011
Graduatoria definitiva parziale concorso Fisioterapisti Catania delibera n° 751 del 17 Aprile 2012
Delibera n° 370 del 01 Marzo 2012 scorrimento graduatoria e nomina vincitori concorso Fisioterapisti Catania dal 35° al 37° posto
SIRACUSA
Graduatoria provvisoria concorso Fisioterapisti Siracusa
Graduatoria definitiva parziale concorso Fisioterapisti Siracusa delibera n° 1564 del 23 Agosto 2011
ENNA
Graduatoria provvisoria concorso Fisioretapisti Enna
Graduatoria definitiva parziale concorso Fisioterapisti Enna delibera n° 27 del 02 Gennaio 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Fisioterapisti Enna delibera n° 189 del 25 Gennaio 2012
Graduatoria definitiva parziale concorso Fisioterapisti Enna delibera n° 580 del 02 Aprile 2012
niente potra’ fermare le assunzioni, manco i ricorsi fatti senza nessuna cognizione di causa….
ragazzi ci sono stati dei grossi tagli sulla sanita in tutta italia. i tempi sono durissimi… x chi non ha un lavoro…
NON SEI PAZZO GIO’ 79,VEDRAI CHE E’ UNA QUESTIONE DI TEMPO,LE GRADUATORIE SCORRERANNO PIU’ VELOCEMENTE DI QUANTO SI POSSA PENSARE…..
ECCOMI….SI,CERTO CHE MI VAI BENE
ripeto:l’ assessore ha fatto il concorso in maniera legale,si andra fino in fondo,ed ora vorrei comunicare solo con persone mature ed intellettivamente stimolanti.
uffh! mi sono stufata!??? dice il vero…ilcga si e’ gia’ pronunciato per il bacino orientale…il concorso e’ legale mi dispiace per chi pensa l’ esatto contrario e continua a parlare a sproposito. prendete atto della realta’….
dal punteggio…..da 10 in poi non ci dovrebbero essere problemi…parlo del primo scaglione.Altro non so.
X GIO 79. SE PRIMA DELL’AVVISO X IL CONCORSO CHE X MOBILITA, LORO AVEVANO BANDITO UN AVVISO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONI MATERNITA’ E ASPETTATIVE. IO MI SONO INFORMATO E MI HANNO DETTO CHE POSSONO ATTINGERE DA QUELLA GRADUATORIA SOLO X BREVI SOSTITUZ. PERCHE’ NON E’ UN POSTO VACANTE MA E’ SOLO UNA SOSTITUZ TEMPORANEA. CMQ DOVE LAVORO IO QUESTO SCHIFO NON ESISTE. PERCHE’ ANCHE X SOSTITUZ. ASSUMEVONO DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO A TEMPO INDETRMINATO TI FACEVANO UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E POI PASSAVI DI RUOLO.
ragazzi x sostituzioni maternità e aspettative varie, possono attingere a contratti a tempo determinato. bisogn. vedere la graduatoria a tempo determinato quando scade…?
e i fondi per chi non lo sà arrivano con l’anno nuovo 2012. se il concorso e la mobilità per coprire i posti vacanti è stato bandito a gennaio 2011 vuol dire che i soldi ci sono…. non vi fate prendere per il culo!
ripeto:al cannizzaro non ci sono nuovi incarichi….anche i mobilisti devono tenere d’ occhio gli incarichi…..
va bene cosi’ vuol dire che dato che ci sono rinunce la graduatoria scorrera’ piu’ velocemente
per 007: non so a messina,a catania al cannizzaro non sono usciti incarichi a tempo determinato, in altri ospedali non so…..
per gio79 non e’ l azienda cannizzaro ad avere bandito i concorsi per incarico a tempo determinato….altro non so…..
PER???: ANCH’IO MI ASSOCIEREI
PER DANTE: TUTTO ANDRA’ BENE….ANCH’IO NON HO MAI VOLUTO FARE CONCORSI AL NORD PER TANTI MOTIVI…. PERO’ PURTROPPO HOSPERIMENTATO A MIE SPESE QUANTO SIA IMPORTANTE IL RUOLO.ADESSO NON STO QUI A DETTAGLIARE…..RICORDATI CHE SE SI SONO FATTE TALUNE SCELTE E’ PERCHE IN QUEL MOMENTO NON NE POTEVAMO FARE ALTRE,E’ ANDATA COSI’……LE COSE NELLA VITA VANNO PER COME DEVONO ANDARE ….IO HO UN ANNO PIU’ DI TE MA HO MOLTA FIDUCIA E SPERANZA NEL FUTURO…….
finalmente un po’ di buon senso……e di buon carattere!
armando a palermo ce’ un silenzio di tomba, non si sa nulla! admin ci pui aiutare ad avere notizie x mobilià palermo?
mi dite a catania a che numero sono giunti? e come scorrimento graduatoria vincitori concorsi e come firma contratti grazie.
no Messina non mi interessa sono in graduatoria a catania ed a enna…… comunque le graduatorie scorreranno piu’ velocemente di quanto ci si poteva immaginare ….in bocca al lupo…..
ERRATA CORRIGE:SARA’PALERMO A SEGUIRE LA LINEA GUIDA DI CATANIA…..
MA PERCHE’ METTETE ANCORA IN CIRCOLAZIONE NOTIZIE ENORMEMENTE INATTENDIBIL?
RIPETO: IL CONCORSO VA AVANTI REGOLARMENTE E SARA’ PALERMO AD SEGUIRE LA LINEA GUIDA DI PALERMO.HA RAGIONE ACUTO OSSERVATORE SENZA INTERESSE DI PARTE
scusa pierre ma con chi hai parlato?non mi risulta niente di tuo questo! il concorso sta andando avanti tranquillamente……..
vedrete alla fine quanti prenderanno i borsoni e partiranno al nord. non avete capito niente…..vi stanno prend. per i fondelli! questo concorso lo bloccheranno altrimenti non c’era motivo di inserire la clausola! io ho scritto le sentenze x dimostrare a chi lavora con un contratto a tempo indeterm. nel privato, prima di firmare con l’azienda canniz. o policl. o asp, di stare attento, che rischi di rimanere senza lavoro?! e ci sono altre sentenze che hanno bloccato i concorsi x dare precedenza alla mobilità.
NON ESISTE RACCOMANDAZIONE MANCO PER GLI INCARICHI ANNUALI CHE FINO A POCO TEMPO FA VENIVANO FATTI ALPOLICLINICO DI PA E SI LAVORAVA ININTERROTTAMENTE…..PER ACUTO OSSERVATORE SENZA INTERESSI DI PARTE: NON PERDERE QUESTO TEMPO CON CHI NON LO MERITA.
NON AVETE NESSUN TITOLO E DIRITTO PER PARLARE NE’ AGIRE
MA DI QUALE LAUREA PARLI?MA CHE STUDI AVETE FATTO?
PER ACUTO OSSERVATORE SENZA INTERESSE DI PARTE:NON SONO BAMBINI ARROGANTI,AVREBBERO GIA’ UNA LORO RAGIONE D’ESISTERE ,NON E’ COMUNQUE IN QUESTO MODO CHE SI CURANO I PROPRI INTERESSI CERCANDO DI DANNEGGIARE GLI ALTRI… QUESTA E’ LA PEGGIORE PARTE DELLA CATEGORIA!
PER SCHIFATO: CI DISPIACE PER TE CHE HAI CONSUMATO UN’ INTERA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO! POTEVI EVITARLO……
NON C’AZZECCA NIENTE COL CASO NOSTRO!
Gentile collega ci teniamo a precisare che lo Studio Legale Avvocato Alberto Barbera di Messina ha un rapporto di convenzione e non un rapporto esclusivo con la F.I.A.L.S., pertanto chiunque può avvalersi della sua pregiata consulenza e patrocinio legale.
In merito alla ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa a seguito dell’udienza del 07/09/2011 la FIALS non può pretendere dallo studio legale Avv. Barbera nè copia dell’ordinanza nè informazioni in merito, ma solo chiarimenti. La sintesi dell’ordinanza viene riportata sulla base delle informazioni ( verificate ) reperite dai ricorrenti. Non ci risulta inoltre che sia stata fissata una data per la successiva udienza.
Approfittiamo per informare che anche lo Studio Legale Avvocato Armando Schirò di Messina ha un rapporto di convenzione con la F.I.A.L.S. è che tra l’altro stà seguendo la questione e problematica di numerosi colleghi vincitori di concorso ( mancata assunzione e clausola di licenziamento ).
Una considerazione va fatta: Il contenzioso( ricorso al T.A.R. – C.G.A. – ) deriva da un eventuale contrasto tra leggi e procedura di assunzione indetta dalla regione sicilia, pertanto era scontato che sia ” mobilisti ” che ” concorsisti” avrebbero cercato di far valere le proprie legittime pretese. Vale a dire che il ricorso, al contrario, poteva essere avanzato dai concorsisti qualora la legge avrebbe previsto la precedenza alle procedure concorsuali rispetto alle mobilità. Rimane di fatto che la decisione definitiva è stata rimessa al tribunale competente – C.G.A. – , mentre noi possiamo solo fare supposizioni e attendere.
Saluti, Fials Messina
queste sono le sentenze che parlano da sole: Il Consesso sancisce il principio secondo il quale è fatto obbligo alle PP.AA., che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali e, conseguentemente, dichiara l’illegittimità di una determinazione con la quale il responsabile del servizio Personale di un Ente Locale indice un concorso pubblico senza avere esperito, preventivamente, le procedure di mobilità.
Caso di specie
La sentenza ha annullato il bando di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di funzionario amministrativo indetto dall’ Ente Locale in data 8 settembre 2009 e tutti gli atti conseguenti, accogliendo il ricorso di un soggetto che aveva presentato richiesta di mobilità da un’azienda sanitaria.
Tale richiesta non era stata accolta in quanto, secondo l’Ente Locale, nel caso di specie le mansioni svolte dalla ricorrente presso una A.U.S.L. erano difformi da quelle inerenti la qualifica del posto messo a concorso e, inoltre, il regolamento di organizzazione dell’Ente prevedeva espressamente l’obbligo di procedere all’assunzione attraverso il concorso.
Nel caso di specie, rileva la sentenza, dalla documentazione in atti non risulta che l’amministrazione abbia attivato la procedura di mobilità prevista dal comma 2 bis dell’articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. TUPI), non avendo proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento.
Normativa applicabile
Le disposizioni rilevanti nella fattispecie in esame sono contenute nell’art 30 del TUPI, rubricato Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, che testualmente recita:
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (entrambi i commi sono stati modificati dal celeberrimo d.lgs. 150/2009, c.d. riforma Brunetta, e sono entrati in vigore dal 15 novembre 2009 n.d.a.)
omissis…
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.(comma introdotto dall’articolo 5 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, applicabile anche agli enti locali in quanto rientranti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nell’ambito delle disposizione del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 n.d.a)
omissis…
Il decisum
Il CdS ha ritenuto che le disposizioni di cui all’art 30 del TUPI non comprimono irragionevolmente l’autonomia delle singole amministrazioni a bandire procedure concorsuali, atteso che non sussiste alcun divieto in tal senso; dando concreta attuazione al principio di buon andamento ed efficienza che deve connotare l’intera organizzazione amministrativa, all’accertamento della sussistenza di una vacanza di organico l’amministrazione è tenuta:
– in primis, ad avviare la procedura di mobilità finalizzata ad accertare l’esistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante;
– l’ esito infruttuoso di tale procedimento, invece, “ riespande” le facoltà dell’amministrazione di indire la procedura concorsuale, ovviamente nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica.
In altri termini, il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione.
Nel caso de quo, secondo la Sez. V, dalla documentazione versata in atti non risulta affatto che le amministrazioni abbiano attivato la procedura di mobilità prevista dal comma 2 bis dell’articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non avendo le amministrazioni appellanti proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento.
Il ricordato comma 2 bis, infatti, espressamente richiama il precedente comma 1, secondo cui “le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta”.
Pertanto, il G.A. dichiara l’illegittimità degli atti con i quali l’Ente locale ha indetto una procedura concorsuale, senza avere preventivamente proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico, per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento e, conseguentemente, senza attivare le procedure di mobilità.
Conclusioni
La sentenza omette di considerare che, alla data di pubblicazione del bando di concorso dichiarato illegittimo e annullato (8 settembre 2009), non era ancora entrato in vigore il d.lgs. 150/2009 (15 novembre 2009).
Quid iuris: come fanno i Giudici a contestare all’Ente di “non aver proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento”, se tale norma non era ancora entrata in vigore[1]???
(Altalex, 7 settembre 2010. Nota di Francesco Logiudice)
_______________
[1] Alla data di pubblicazione del bando, l’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 così disponeva: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza”.
altra sentenza Consiglio di Stato
Sezione V
Decisione 18 agosto 2010, n. 5830
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 379 del 2010, proposto da:
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante in carica, e COMUNE DI COTIGNOLA, in persona del sindaco in carica, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Claudio Cristoni, Gian Alberto Ferrerio e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Studio Placidi S.N.C. in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
P. B., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Carullo, Guido Guidarelli e Monica Paradisi, con domicilio eletto presso l’avv. Adriano Giuffrè in Roma, via Camozzi, n.1;
nei confronti di
S. S., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, Sez. I, n. 2634 del 2 dicembre 2009, resa tra le parti, concernente SELEZIONE PER POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora B. P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Ferrerio e Giuffrè, quest’ultimo su delega dell’ avv. Carullo, ritualmente informate dell’intenzione della Sezione di decidere la causa direttamente nel merito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza n. 2634 del 2 dicembre 2009 il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. I, nell’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, accogliendo il ricorso proposto dalla signora B. P., ha annullato: a) il bando di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di funzionario amministrativo (cat. D3 posizione economica D/3) presso il Settore Socio – Culturale del Comune di Cotignola, indetto dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 8 settembre 2009; b) il provvedimento in data 28 settembre 2009, con cui l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Area Personale e Organizzazione – Servizio Sviluppo del Personale – aveva comunicato alla ricorrente che non avrebbe revocato il predetto bando; c) la determinazione del dirigente dell’Area Personale e Organizzazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n . 399 del 16 luglio 2009 di indizione della selezione pubblica e di nomina della commissione giudicatrice; d) la determinazione del responsabile del Servizio Sviluppo del Personale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n . 488 dell’8 settembre 2009 di approvazione del bando di selezione pubblica.
Secondo il tribunale, infatti, la corretta interpretazione dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (così come integrato dall’art. 5 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 42) obbligava l’amministrazione ad avviare, prima di espletare la procedura concorsuale, quella di mobilità; d’altra parte la scelta di bandire la selezione pubblica non trovava giustificazione neppure nell’articolo 7 del regolamento di organizzazione del Comune di Cotignola, sia perché l’assunzione era atto di competenza dell’Unione, sia perché la previsione regolamentare era palesemente in contrasto con la fonte legislativa di rango superiore e doveva essere pertanto disapplicata.
2. Con atto di appello notificato il 13 gennaio 2010 l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il Comune di Cotignola hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato “Violazione ed errata interpretazione dell’art. 30 del D. Lvo. n. 165/2001 e dell’art. 88 del D. Lvo. n. 267/2000”, contestando innanzitutto che l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, obbligasse i Comuni a subordinare la selezione pubblica alla procedura di mobilità per la copertura dei posti vacanti, trattandosi di una scelta rimessa esclusivamente all’amministrazione, anche in ragione dell’autonomia costituzionale degli enti locali; inoltre nel caso di specie non solo le mansioni svolte dalla ricorrente presso l’A.U.S.L. di Ravenna erano difformi da quelle inerenti la qualifica del posto messo a concorso, per quanto la scelta del Comune di Cotignola (cui spettava la gestione della pianta organica) di indire la procedura concorsuale era stata rigorosamente motivata in funzione della specifica disposizione regolamentare (art. 7) che non poteva essere disapplicata.
3. Ha resistito al gravame la signora B. P., che ne chiesto il rigetto.
All’udienza in camera di consiglio del 9 febbraio 2010, fissata per la delibazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, informate le parti dell’intenzione della Sezione di decidere la causa direttamente nel merito, la stessa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. L’appello è infondato e deve essere respinto, alla stregua delle osservazioni che seguono.
4.1. In punto di fatto occorre rilevare che, come emerge dalla documentazione in atti, la signora B. P., in servizio a tempo indeterminato presso l’A.U.S.L. di Ravenna con la qualifica di collaboratore amministrativo professionale esperto, con istanza del 22/24 gennaio 2009 ha chiesto il transito al Comune di Cotignola in virtù della mobilità intercompartimentale, ai sensi del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Unione dei Comuni della bassa Romagna con nota prot. 654 del 4 febbraio 2009 ha informato l’interessata dell’inesistenza nel piano di fabbisogno dei Comuni di Bagnocavallo, Cotignola e Lugo di un posto di collaboratore amministrativo professionale esperto, cat. D, da coprire con ricorso alla mobilità esterna volontaria.
Il Comune di Cotignola con delibera della Giunta Comunale n. 46 del 14 maggio 2009 ha approvato il piano del fabbisogno del personale 2009 – 2011 (1° stralcio), precisando di aver attivato la procedura di cui all’articolo 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplinata dall’articolo 7 del proprio regolamento di organizzazione e di aver ritenuto che, stante l’esiguo numero di domande pervenute (solo due) per il profilo di funzionario amministrativo, fosse opportuno procedere all’indizione di apposita selezione pubblica per il reclutamento delle migliori professionalità; l’Unione dei Comuni della bassa Romagna con determinazione dirigenziale n. 399 del 16 luglio 2009 ha effettivamente indetto la selezione pubblica per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto di Funzionario Amministrativo Cat. D3 – posizione economica D/3 Settore Socio – Culturale del Comune di Cotignola con contestuale nomina della relativa commissione, dando atto della comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
L’Unione dei Comuni della bassa Romagna ha comunicato alla ricorrente di non poter aderire alla richiesta di revoca del bando di concorso, che nel frattempo era stato completamente espletato.
4.2. Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state appuntate.
4.2.1. Invero l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo aver fissato al primo comma il principio della mobilità volontaria a domanda (“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”), al successivo comma 2 bis, introdotto dall’articolo 5, del decreto legislativo 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, stabilisce che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.
Il tenore letterale di tale previsione, di cui non è dubitabile in alcun modo l’applicazione anche agli enti locali (rientranti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nell’ambito delle disposizione del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è del tutto univoco nell’imporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali.
Tale obbligo ben si coordina con le strategie volte a contemperare il prevalente interesse pubblico alla razionalità dell’organizzazione pubblica e alla funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze di riduzione della spesa pubblica e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la propria attività in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni.
Né può sostenersi che una simile previsione mortifichi e comprima irragionevolmente l’autonomia delle singole amministrazioni a bandire procedure concorsuali, atteso che non sussiste alcun divieto in tal senso: dando concreta attuazione al principio di buon andamento ed efficienza che deve connotare l’intera organizzazione amministrativa, all’accertamento della sussistenza di una vacanza di organico l’amministrazione è tenuta innanzitutto ad avviare la procedura di mobilità finalizzata ad accertare l’esistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante; l’esito infruttuoso di tale procedimento riespande le facoltà dell’amministrazione di indire la procedura concorsuale, ovviamente nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica.
In altri termini il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione.
Non può pertanto neppure condividersi l’assunto delle amministrazioni appellanti, secondo cui la procedura di mobilità riguarderebbe solo l’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, in quanto, dalla corretta esegesi dalla disposizione in questione, si evince agevolmente che tale categoria di personale deve essere solo sistemata in ruolo con priorità rispetto agli altri dipendenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e non già che la procedura di mobilità sia esclusivamente riservata alla predetta categoria di dipendenti.
4.2.3. Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti non risulta affatto che le amministrazioni abbiano attivato la procedura di mobilità prevista dal comma 2 bis dell’articolo 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non avendo le amministrazioni appellanti proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento.
Il ricordato comma 2 bis infatti espressamente richiama il precedente comma 1, secondo cui “le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta”.
Né può ritenersi che il precetto contenuto nella disposizione in esame sia stato rispettato con il mero esame delle domande di trasferimento presentate da alcuni dipendenti (tra cui la stessa originaria ricorrente), trattandosi evidentemente di domande autonome e proposte indipendentemente da qualsiasi previa pubblicazione delle disponibilità di organico dell’Unione dei Comuni della bassa Romagna e dei comuni che ne fanno parte.
L’annullamento degli atti impugnati impone all’amministrazione appellante di avviare la procedura di mobilità, secondo le disposizioni vigenti.
5. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. II, n. 2634 del 2 dicembre 2009, lo respinge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18/08/2010.
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
NON E’ UNA SEMPLICE SUPPOSIZIONE .E’ LA LEGGE CHE NON PUO’ DIRE IL CONTRARIO !
MA COSA DITE ……IL CONCORSO E’ A NORMA! I MOBILISTI NON HANNO NESSUN DIRITTO DI RECLAMARE POSTI DI LAVORO CHE NON CI SPETTANO (CIOE’ L’ ALTRO 50%)…POI VEDRETE……
MA COME A VOI FIALS “DEVE RISULTARE QUALCHE NOTIZIA CIRCA L’ ORDINANZA DEL CGA? VOI FIALS VI AFFIDATE
DEL”DETTO “DAI RICORSISTI ?BOHHHH
COME MAI SIETE COSI’ POCO CHIARI? A QUESTO PUNTO MI SENTO UN’OSPITE INDESIDERATA IN QUESTO SITO………..
HAI RAGIONE VINCITORE DI CONCORSO……IO SONO OTTIMISTA….. MA PER INTANTO NON AVETE RISPOSTO AL MIO POST…UFFH MA SIETE SORDI????????
scusate ma qualcuno mi puo’ dire a che numero sono giunti a chiamare col concorso a Catania,quanti hanno rifiutato e quanti sono stati sostanzialmente assunti?
Ci vengono posti numerosi quesiti da parte dei vincitori del concorso per Infermieri Bacino Sicilia Orientale – A.O.E. Cannizzaro. A tale riguargo si rammenta che in atto nessun tribunale ha disposto la sospensione del concorso, ma vi è solo un ricorso pendente. Tale situazione spiega la clausola rescissiva che le aziende hanno inserito o vorrebbero continuare ad inserire nei contratti individuali di lavoro ( clausola con valore di legge in quanto accettata e sottoscritta dalle parti con la stipula del contratto individuale di lavoro ). Risulta inoltre che il C.G.A. abbia già espresso parere negativo in merito al concorso del Bacino Sicilia Occidentale – A.S.P. Palermo – rigettando nel merito il risorso presentato dall’Assessorato alla sanità ed altri). Consigliamo ai vincitori di concorso ( anche coloro che vorrebbero accettare ma sono costretti a rinunciare per il rischio di licenziamento in quanto dipendenti di strutture private ) di farsi tutelare legalmente approfittando del fatto che in atto vi è una delibera di nomina di vincitori di concorso ed inoltre perchè nessun tribunale ad oggi ha ordinato la sospensione della procedura concorsuale indetta dal Bacino Sicilia Orientale A.O.E. Cannizzaro.
mi sapete dire qualcosa circa il nuovo art. della fials su”impugnazione licenziamenti ex art. 32?
PER TUTTI QUELLI CHE CREDONO ANCORA ALLA FAVOLETTA DEI POSTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ E SOTTRATTI GIUSTAMENTE AI CONCORSISTI : COME HA RIBADITO ??? A MARZO IL CGA SI PRONUNCERA’ SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL BACINO OCCIDENTALE!PER FAVORE NON METTETE IN CIRCOLAZIONE NOTIZIE NON CORRISPONDENTI A VERITA’……QUALCUNO STRADA FACENDO SI E’ UN PO’ CONFUSO!RINGRAZIATE IL CIELO CHE AVETE AVUTO LA POSSIBILITA’ DI QUESTA MOBILITA’… E RICORDATEVI CHE C’E’ GENTE CHE DA ANNI ASPETTA UN POSTO DI RUOLO MERITATO SICURAMENTE RISPETTO A CHI ANCORA NON HA MANCO ESPERIENZA LAVORATIVA!TRANQUILIZZATEVI CARI COLLEGHI CONCORSISTI LA CLAUSOLA E’ SOLO UNA FORMALITA’ NECESSARIA ADESSO PASSO E CHIUDO.
ragazzi se hanno messo un clausola vuol dire che lo possono fare.
PER VINCITORE DI CONCORSO:DI SICURISSIMO NON POSSO DIRE NIENTE! CERTO E’ CHE PRIMA DI LASCIARE UN POSTO DI RUOLO TI DEVI INFORMARE RIPETO CON IL TUO AVVOCATO.
per???: oh! finalmente! e’ una clausola che non puo’ assolutamente sciogliere un contratto di lavoro……la devono comunque mettere per ossequiare questa vicenda giudiziaria…..certo un qualsiasi avvocato potra’ dire i possibili rischi…….ciao a tutti!!!!!!!!!!!!!!!
Informiamo che le Aziende Sanitarie aderenti al Bacino Sicilia Orientale – A.O.E. Cannizzaro di Catania – considerato che in atto non vi è la sospensione del concorso ma è pendente un ricorso, stanno procedendo a convocare gli ulteriori vincitori del concorso (mediante scorrimento della graduatoria ) per l’assunzione a tempo indeterminato con clausola di rescissione contratto…..
per???:ok! ancora ci sono dubbi purtroppo!MA E’ COME HAI DETTO TU. ED AGGIUNGO CHE SARA’ IL BACINO OCCIDENTALE CHE SI DOVRA’ ALLINEARE AL BACINO ORIENTALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E’ scoppiata la guerra tra poveri!
Io dico che siamo tutti vittime di un sistema! La legge crea legalità ma molto spesso non giustizia.
Non vorrei essere nei panni dei vincitori di concorso perchè in questo momento l’incertezza regna sovrana e qualora l’esito sia contro i concorsisti molti avranno lasciato il certo per l’incerto e si ritroveranno in mezzo ad una strada. Il credo che non è giusto che la gente debba vivere con questo timore, che ogni giorno si rechi a lavorare con il pensiero che una sentezza possa spezzare un sogno. Io comunque sono al nord da diversi anni, mi hanno modificato il punteggio, ho fatto ricorso e non ho ricevuto neppure risposta e non so che punteggio mi è stato dato (alla faccio della legge sulla trasparenza.. aspetterò ancora un poco e poi farò scrivere al mio legale).
Nella vita amo le favole perchè alla fine c’è la premiazione del buono e poichè siamo persone che lavoriamo tra la sofferenza sicuramente in noi c’è tanta bontà! Signor Direttore Sanitario, vista la carenza di infermieri nei nostri ospedali, sarebbe il caso che da qui ai prossmi tre anni le graduatorie venissero esaurite.
Come ho detto prima amo le favole: questo sarebbe un finale da favola.
Vengono nominati tali i candidati che in graduatoria ricoprono la posizione corrispondente al numero di posti che sono stati messi a concorso.Nel caso specifico alcuni candidati oltre che essere inseriti in graduatoria definitiva ( anche se parziale ) sono nominati vincitori con atto deliberativo ed inoltre hanno ricevuto comunicazione da parte della Azienda di nomina di vincitori di procedura concorsuale.
Se un candidato avanza ricorso nei confronti di una azienda per una errata valutazione e dall’esito di tale ricorso il candidato dovrà essere inserito in una posizione superiore, è un fatto dovuto notificare e quindi informare i candidati che verranno “scavalcati”. Non si tratta di ricorso verso i candidati che si trovavano in posizione superiore.
io non mi sono ancora informata con l’ avvocato ma penso proprio che se assumono gli infermieri della graduatoria definitiva PARZIALE devono comunque scorrerla. Nessuno puo’ accettare questo stato di cose. La graduatoria dovra’ comunque scorrere con le assunzioni…. io ad es. sono tra i primi 500, non esiste che accettero’ una cosa del genere. Comunque sara’ Palermo ad allinearsi a Catania!grazie sempre a tutti per le informazioni.
A VINCITORE DI CONCORSO: MA LE ASSUNZIONI VERRANNO FATTE A SCAGLIONO NON CI PUO’ ESSERE PER TUTTI L’ IMMISSIONE IN SERVIZIO A DISTANZA DI UN MESE…. NON TI SEGUO…….
RIPETO PER GLI IDIOTI DEL SITO: A ME SONO STATI INDIRIZZATI POST CON TANTO DI INDIRIZZO.
(2 IL MIO POST ERA INDIRIZZATO A TUTTI I COLLEGHI CHE RIPETO: PRENDONO VITTI ED ALTRO FACENDO GUERRE PUNICHE
(3 QUALCUNO SI STA AUTOACCUSANDO
(4 BADATE A COME PARLATE
(5 CAMBIATE MESTIERE CHE E’ MEGLIO
(6 PER IL VOSTRO FUTURO:ATTENZIONE A NON CADERE IN TRAPPOLE CREATE DA VOI STESSI
(7 SIATE PIU’ SIGNORILI, SIATE UOMINI E AMMETTETE LA SCONFITTA!
anzi te lo indirizzo proprio: a giorgia :sei cretina.