C.G.A. Sicilia: Accolto il ricorso presentato contro sentenza del T.A.R. sez. II° Catania sul concorso Bacino Sicilia Orientale
In data 18 Settembre 2012 il Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia accoglie il ricorso presentato da alcuni dipendenti con contratto a tempo indeterminato presso Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Nord contro le sentenze 991/2011 E 992/2011 del 21 Aprile 2011 del Tribunale Amministrativo Regionale sez. II – Catania – che dichiarava l’inammissibilità per difetto giuristizionale del ricorso presentato dai suddetti dipendenti contro la procedura concorsuale indetta dall’Azienda O. Cannizzaro per il Bacino Sicilia Orientale.
LA SENTENZA
Il C.G.A. definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie l’appello per le ragioni indicate in motivazione, annulla la decisione impugnata e rinvia la trattazione del merito del ricorso al primo Giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
( Vale a dire: ancora nessuna decisione o sentenza in merito alla legittimità o all’annullamento del concorso, spetterà ora al T.A.R. sez. II° Catania decidere nel merito del ricorso, cioè se dichiarare legittima o nulla la procedura concorsuale )
mjudo !! mai dato date di sentenze “”
ognuno ha il diritto di sistemarsi i concorsisti -i mobilisti che hanno gia avuto spazio a sufficenza e fanno i furbi , i precari ed i neo laureati !!
e vi saluto
Ok.. Macchia verde. .. Ma la parte ricorrente ha eccepito immediatamente ( con la Borsellino ) .. Il punto e’ che il cga annullando la sentenza del tar Catania , ha i,posto a quest’ultimo di pronunciarsi nel merito . Il cga parla di atti organizzativi che sono stati emessi da delibere dell’assessorato alla salute che ha sede a palermo .. Per questo e’ competente il tar di palermo .. Catania non è mai stato competente … Le delibere sono alla base dei concorsi e il tar di Catania non può annullare nulla perché incompetente ..
LO SAPEVATE CHE……
Concorsi pubblici: necessario il previo esperimento delle procedure di mobilità
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 18.08.2010 n° 5830
procedura di mobilità prevista dal comma 2 bis dell’articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti
ooook….hanno ragione i colleghi che si sono appellati perchè prima di bandire il nuovo concorso dovevano ricoprire i posti vacanti con le procedure di mobilità……
VI FACCIO PRESENTE CHE ESPLETANDO TANTE MOBILITA’, I COLLEGHI CHE SI SONO FATTI UN MAZZO NEGLI ANNI LASCERANNO TANTI POSTICINI AL NORD…..TUTTI PER VOI
xx di che sentenza nel 2016 parli?