Direttiva Assessoriale Regionale: Possibili le proroghe o il conferimento di nuovi incarichi per mesi 6
L’Assessorato Regionale alla Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica – con Direttiva n° 95680 del 19/12/2013 emana le disposizioni in ordine ai rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2013 presso le Aziende sanitarie regionali.
In sintesi:
…. ” Ciò posto, nelle more della rifunzionalizzazione della rete assistenziale, tenuto conto della circostanza che codeste direzioni aziendali hanno più volte manifestato il permanere di talune criticità per le consistenti carenze di organico di figure a valenza altamente strategica – anche relative al personale necessario per la realizzazione dei progetti obiettivo di P.S.N. o di progetti ministeriali destinatari di appositi finanziamenti vincolati –nonché dell’imminente scadenza dei contratti prorogati al 31 dicembre 2013, o comunque in scadenza entro il primo semestre del 2014, le SS.LL. potranno fare ricorso ad assunzioni a tempo determinato per la durata di mesi sei, mediante conferimento ex novo, proroga del precedente rapporto lavorativo o rinnovo del contratto, avendo riguardo, comunque a non incrementare il numero complesso di contratti in atto posti in essere.” …..
S.S.N.: POSSIBILE LA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2016 DEI CONTRATTI DI LAVORO DEI PRECARI. PIENA SODDISFAZIONE ESPRESSA DALLA FIALS
articolo del 11/12/2013
La proroga di tutti i contratti di lavoro dei precari in sanità sino al 31 dicembre 2016 è la direttiva che il Sottosegretario di Stato alla Salute, Paolo Fadda, ha inviato oggi alle Regioni al fine di mantenere l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e la ricerca in sanità, stante il blocco delle assunzioni ed in attesa dell’emanazione dello specifico decreto che permetterà la stabilizzazione.
“ La proroga – afferma il Sottosegretario Fadda – non solo è un impegno che, con il Ministro Lorenzin abbiamo voluto onorare nei confronti dei sindacati di tutto il comparto sanità, ma è finalizzata a far sì che le Aziende sanitarie programmino al meglio l’utilizzo delle risorse umane e professionali e predispongano un migliore benessere organizzativo delle stesse lavoratrici e degli stessi lavoratori precari che consenta loro di erogare, con più tranquillità e vigore, le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, nonché di continuare e sviluppare i programmi di ricerca biomedica.
Inoltre abbiamo voluto ricordare alle Regioni che, nel rispetto delle normative vigenti, il ricorso a nuovi contratti di lavoro a tempo determinato debba essere circoscritto ai soli casi eccezionali e limitati previsti, anche al fine di non riprodurre il fenomeno del precariato.”
L’emanazione di questa direttiva e l’accordo sui contenuti del d.P.C.M. che definirà le procedure di stabilizzazione dei precari della sanità che da anni sono impegnati a garantire la tutela della salute e lo sviluppo della ricerca in sanità, sono il frutto dell’intesa raggiunta tra il Ministero della Salute e tutti i sindacati del comparto sanità. “La positività di quest’accordo ha avuto come presupposto l’innovazione che con il Ministro Lorenzin abbiamo voluto realizzare nelle relazioni sindacali e che dovranno costituire la normalità quando si affrontano i problemi della sanità – dichiara il Sottosegretario Fadda -. Infatti, per la prima volta da decenni, al Ministero della Salute è stato realizzato un unico tavolo di confronto con tutti i sindacati dei medici e dell’altra dirigenza con quelli del comparto, cioè degli infermieri e delle altre professioni sanitarie e del personale tecnico ed amministrativo. Non è più tempo di separazioni: insieme si può difendere, qualificare e potenziare il sistema pubblico di tutela della salute, che è la più grande conquista di civiltà del nostro Paese. Vorrei, infine, ricordare che con quest’accordo si inizia ad invertire la tendenza per quanto riguarda la conclamata fuga dei cervelli dando prime risposte di certezza e di futuro nella proroga e nelle stabilizzazioni di quanti con rapporti precari facciano attività di ricerca in sanità. Ad un intera generazioni, di medici, infermieri, ricercatori…da oggi il Ministero della Salute con quest’intesa coi loro sindacati restituisce la speranza per un futuro di vita e professionale. Per quanto riguarda i precari con contratti atipici o flessibili allo stato attuale della normativa è stato possibile solo proporre la proroga dei rapporti di lavoro. Con questo clima positivo di relazioni sindacali siamo impegnati a continuare il confronto con tutte le rappresentanze sindacali e professionali del personale del SSN sulla base del calendario e delle priorità che insieme abbiamo concordato per affrontare i tanti problemi che assillano la sanità perché solo con la condivisione ed il contributo delle Regioni, dei sindacati e del sapere scientifico e professionale dei medici, degli infermieri e di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del comparto sanità, possono essere risolti.”
Piena soddisfazione è stata espressa dal Segretario Generale della FIALS, Giuseppe Carbone, che ha apprezzato non solo la tempestività del provvedimento da parte del Sottosegretario Fadda ma anche la sua serietà di comportamenti e di competenza su un tema delicato quale quello dei precari.
Si allega la Direttiva Precari sottofirmata dal Sottosegretario On. Fadda.. e la bozza D.P.C.M. con aggiornamenti condivisi – 3 dicembre 2013
Precari del Servizio Sanitario Nazionale: raggiunto l’accordo tra Ministero della salute e Sindacati
articolo del 05/12/2013
Nel corso dell’incontro avvenuto il 03/12/2013 al Ministero della Salute tra il Sottosegretario di Stato alla Salute Paolo Fradda e le organizzazioni sindacali delle aree dirigenziali medico-veterinario, SPTA e del comparto sanità per la definizione del testo del D.P.C.M. previsto dall’art. 4 comma 10 della Legge 125/2013, si sono ottenute una serie di modifiche sulle quali la Fials-Confsal ha espresso una cauta soddisfazione attraverso il proprio Segretario Generale.
Grazie alla mediazione del Sottosegretario alla Salute Paolo Fadda è stato definito un Protocollo d’Intesa in cui aldilà dei contenuti del Decreto indica la necessità di individuare ogni utile ed ulteriore soluzione anche di natura normativa per i percorsi di stabilizzazione di coloro che non potranno trovare soluzione nel DPCM.
I punti forti del decreto, che ora dovrà raccogliere l’avvallo dei Ministeri dell’Economia e della Funzione Pubblica e poi delle Regioni, restano la possibilità per gli Enti (compresi quelli di ricerca e l’Iss) del Ssn di bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per il personale oggi a contratto a tempo determinato con particolari caratteristiche individuate nel Dpcm e la proroga dei contratti del personale interessato fino all’espletamento dei concorsi e comunque non oltre il 2016.
Una necessità evidenziata nel protocollo è l’introduzione nell’ordinamento di vincoli per evitare la creazione di ulteriore precariato per effetto dell’uso improprio di rapporti di lavoro flessibile.
Il Sottosegretario Fadda si è impegnato con le OO.SS. ad emettere entro breve tempo direttive alle Regioni per consentire fino al 31/12/2016 il mantenimento di tutti i rapporti di lavoro anche flessibili ed atipici al fine di garantire i LEA e i programmi di ricerca in Sanità.
Adesso siamo quasi a alla scadenza del 31 giugno, il copione si ripete…. ansia e paura di restare senza lavoro ti pietrificano la vita.
Cosa dare da mangiare ai miei figli… io ho solo questo lavoro, ho studiato per guadagnarmelo, ho lavorato in tutta italia, sempre precario… sempre a 6 mesi… siamo in scadenza tutti… aiutateci!
Infermiera in servizio presso il Poloclinico “G.Martino” di Messina a tempo indeterminato, cerca cambio compensativo verso Taormina, Catania o Acireale. tel-3337171986 Ina
scusate sapete se allasp di agrigento stanno rinnovando i contratti in scadenza agli infermieri precari’????
A tutti i colleghi OSS, voglio dire che ne pensate di organizzare una bella manifestazione a Palermo davanti il palazzo dell’assessorato in modo tale che si rendano conto che siamo davvero tanti e Io ci sto pensando se qualcuno è d’accordo si metta in contatto, dobbiamo dare una svolta a questa situazione.
SALVO TI POSSO DIRE KE ANKE A SIRACUSA SONO STATI PROROGATI PER SEI MESI I CONTRATTI AGLI INFERMIERI.
Al neurolesi di Messina non vogliono rinnovare nonostante la legge e’ una vergogna ma i sindacati che fanno???
Vorrei sapere se nella aziende sanitarie di palermo i contratti sono stati prorogati agli infemrieri…So che a Catania al Cannizzaro hanno fatto proroghe per 6 mesi.
Grazie
e si nurse e’cosi ……….l’ennesima figuraccia della nostra politica
I nulla facenti sono sempre in attesa di qualche leggina che sani tutto. E questo puntualmente avviene grazie hai nostri esperti e professionisti politici
INFERM CERCA CAMBIO COMPENSATIVO DA MESSINA VERSO LE PROV DI CT – RG- SR- E DINTORNI TEL 333/3628426
dove sono i sindacati,dov’è la fials,nessun aiuto agli oss per la mobilità extra regionale.
ma che fine ha fatto la mob per infermieri. di locri? e di reggii c.?…. di qlk anno fa
MANCA SOLO LA SICILIA…..KE VERGOGNA!!!
Mi correggo…L’A.O. di Reggio Calabria ha bandito nel 2007 una mobilità extraregionale per oss con una graduatoria poi rettificata nel 2009.
Ho piena solidarietà per i precari della sanità, senza nulla togliere alla continuità assistenziale del S.S.N., che, rimane la prima cosa fondamentale per l’andamento sano della collettività. Ma quello che io sto vedendo, anni dopo anni, e ripeto “ANNI”, è l’ennesima volta del gatto che si morde la coda. La sanità siciliana si può risanare soltanto risanando la mente di chi ha bisogno di essere aiutato: la mia proposta? Semplice…si può lavorare benissimo tutti e dico TUTTI (Oss, Infermieri, Tecnici….) solo se tutte le ASP siciliane dalla numero 1 alla numero 9 bandiscano le mobilità extraregionali per oss (attese da 13 anni or sono…!) infermieri,ecc…e subito dopo stabilizzare i precari ed indire, infine, se c’è da colmare ancora qualche carenza. E’ inutile prorogare al 2016 i contratti, perchè tanto anche con la proroga persistono comunque le carenze di personale all’interno delle varie U.O. Tanto con i soli precari della sanità si è visto che non si riesce a soddisfare i bisogni incenti dei L.E.A. (ricorrendo a turni massacranti, salti di riposi o ferie ecc… ricevendo un cattivo servizio e non per colpa del personale).
Alcune volte mi vergogno di essere siciliano: 13 anni di attesa per una mobilità extraregionale oss! Ma la Sicilia non fa parte dell’Italia? Boh! Quasi tutte le regioni le hanno bandite: le ultime due la Campania e la Puglia…chi manca? La Calabria e la SICILIA…come mai?
SVEGLIAMOCI: MOBILITA’ EXTRAREGIONALE PER OSS A PRIORI, STABILIZZAZIONE E INFINE CONCORSI PUBBLICI!
Ciao Limassol bentornato finalmente qualcuno si fa sentire! hai ragione
Soddisfazione de che, se per la colpa della Fials gli infermieri precari non hanno potuto vincere il concorso che la fials ha fatto annullare. Ci vuole una bella faccia tosta a fare simili titoli.
È illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale.
ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGO: È illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale.
L’articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, dopo aver fissato al primo comma il principio della mobilità volontaria a domanda (“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”), al successivo comma 2-bis, introdotto dall’articolo 5, del decreto legislativo 31.01.2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31.03.2005, n. 43, stabilisce che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.
Il tenore letterale di tale previsione, di cui non è dubitabile in alcun modo l’applicazione anche agli enti locali (rientranti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nell’ambito delle disposizione del citato decreto legislativo 30.03.2001, n. 165), è del tutto univoco nell’imporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali.
Tale obbligo ben si coordina con le strategie volte a contemperare il prevalente interesse pubblico alla razionalità dell’organizzazione pubblica e alla funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze di riduzione della spesa pubblica e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la propria attività in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni.
Né può sostenersi che una simile previsione mortifichi e comprima irragionevolmente l’autonomia delle singole amministrazioni a bandire procedure concorsuali, atteso che non sussiste alcun divieto in tal senso: dando concreta attuazione al principio di buon andamento ed efficienza che deve connotare l’intera organizzazione amministrativa, all’accertamento della sussistenza di una vacanza di organico l’amministrazione è tenuta innanzitutto ad avviare la procedura di mobilità finalizzata ad accertare l’esistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante; l’esito infruttuoso di tale procedimento riespande le facoltà dell’amministrazione di indire la procedura concorsuale, ovviamente nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica.
In altri termini il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione.
Non può pertanto neppure condividersi l’assunto delle amministrazioni appellanti, secondo cui la procedura di mobilità riguarderebbe solo l’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, in quanto, dalla corretta esegesi dalla disposizione in questione, si evince agevolmente che tale categoria di personale deve essere solo sistemata in ruolo con priorità rispetto agli altri dipendenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e non già che la procedura di mobilità sia esclusivamente riservata alla predetta categoria di dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.08.2010 n. 5830 – link a http://www.giustizia-amministrativa.it).
PUBBLICO IMPIEGO: Concorsi illegittimi senza mobilità.
Il bando per un concorso pubblico è illegittimo se l’ente non ha attivato la procedura di mobilità prevista dalla norma, in quanto non si è consentita agli interessati, la presentazione delle eventuali domande di trasferimento.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 18.08.2010 n. 5830, ha annullato un bando per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, bandito da un’unione di comuni.
Il comma 1 dell’articolo 30 del dlgs n. 165/2001, fissa il principio della mobilità volontaria a domanda, prevedendo che i posti vacanti possono essere ricoperti con cessione del contratto di lavoro da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, che richiedano il trasferimento. È necessario, comunque, che siano rese pubbliche le disponibilità dei posti, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Il comma 2-bis, introdotto dalla legge n. 43/2005, stabilisce che le amministrazioni, prima di espletare il concorso, devono attivare le procedure di mobilità suddette, e il trasferimento è disposto nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza.
Le disposizioni normative sono senz’altro applicabili anche agli enti locali, in quanto rientranti nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo, e impongono alle amministrazioni pubbliche di avviare, prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, le procedure di mobilità.
Con propria sentenza, il Tar per l’Emilia Romagna accoglieva il ricorso presentato da una cittadina, considerando che la norma obbligava ad avviare, preventivamente, le procedure di mobilità.
L’unione dei comuni presenta appello al Consiglio di stato, per la riforma della predetta sentenza, evidenziando l’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.
Per il Consiglio di stato l’appello è infondato, in quanto l’interpretazione letterale delle norme impone alle pubbliche amministrazioni di avviare prima la mobilità e poi espletare le procedure concorsuali. L’obbligo risponde all’interesse pubblico di riduzione della spesa pubblica. Tale previsione non lede l’autonomia delle amministrazioni poiché, al fine della copertura di un posto vacante, è tenuta, innanzitutto, ad avviare la procedura di mobilità, diretta ad accertare l’esistenza di dipendenti pubblici già in servizio, con le necessarie professionalità. Solo l’esito infruttuoso della mobilità permette all’ente di indire la procedura concorsuale.
Per i giudici di palazzo Spada, non può accogliersi neppure quanto sostenuto dall’appellante (che la procedura di mobilità sarebbe relativa soltanto all’immissione di dipendenti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo) in quanto, dalla corretta interpretazione della norma si evidenzia che tali categorie hanno, esclusivamente, una priorità rispetto agli altri dipendenti che partecipano alla mobilità, ergo non si può affermare che la procedura sia riservata soltanto a questi dipendenti.
La norma, infine, non può dirsi rispettata con il semplice esame delle domande di trasferimento presentate spontaneamente da dipendenti pubblici, in quanto manca l’adempimento all’obbligo di rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico e la fissazione preventiva dei criteri di scelta (articolo ItaliaOggi del 31.08.2010, pag. 27).
Secondo quanto disposto dal comma 2 bis dell’articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. TUPI) è fatto obbligo alle PP.AA., che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali e, conseguentemente, dichiara l’illegittimità di una determinazione con la quale il responsabile del servizio Personale di un Ente Pubblico indice un concorso pubblico senza avere esperito, preventivamente, le procedure di mobilità. Infatti, l’ART. 2-bis recita: “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.(comma introdotto dall’articolo 5 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, applicabile anche agli enti locali in quanto rientranti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nell’ambito delle disposizione del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 n.d.a). Quindi se ancora cari colleghi non vi è chiaro leggete “Concorsi pubblici: necessario il previo esperimento delle procedure di mobilità
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 18.08.2010 n° 5830 (Francesco Logiudice)” al seguente link:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=50450
SEMPRE LE COSE ALLA SICILIANA……LA LEGGE E’ KIARA: “BISOGNA, PRIMA INDIRE LE MOBILITA’ PER UNA VIA PIU’ RAPIDA E MENO COSTOSA ALLE ASP, POI BANDIRE I CONCORSI. SOLTANTO COSI’ SI POTRA’ PARLARE DI LEGGE ED EQUITA’!
PRIMA LA MOBILITà,POI I CONCORSI.
Salve, dopo aver letto e riletto su diversi siti gli effetti di questo decreto “salva precari” ancora non ho ben chiaro tutto.
La proroga fino al 2016 è per tutti i precari o per chi ha i 36 mesi al 31/10/2013?
E per chi al 31/10/2013 arriva a 32 mesi?
Confusioneeeeeeeeeeeeeee….