Trattenuta 2,5% Illegittima: Il governo approva il Decreto Legge AUTO-SANATORIA??

I processi attivati dai dipendenti per la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio , si estinguono di diritto: l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio e le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, sono prive di effetti”.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DELLO SCORSO 29 OTTOBRE APPROVA UN DECRETO LEGGE PER DARE ATTUAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITIZIONALE N° 233 DELL’ 11 OTTOBRE 2012.

IL DECRETO LEGGE N° 185 del 29 ottobre 2012 “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici” ( CHE DOVRA’ ANCORA APPRODARE ALLE DUE CAMERE PER L’APPROVAZIONE E CONVERSIONE IN LEGGE ) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2012 n. 254. Il testo entra in vigore il 31/10/2012

                   DECRETO LEGGE N° 185 DEL 29 OTTOBRE 2012                Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di  emanare  misure finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla   sentenza   della   Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare  gli  obiettivi  di finanza pubblica, l’articolo  12,  comma  10,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, e’ abrogato a decorrere dal 1° gennaio  2011.  I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in  base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore  del presente decreto sono  riliquidati  d’ufficio  entro  un  anno  dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e,  in  ogni  caso,  non  si provvede al recupero a carico del dipendente  delle  eventuali  somme gia’ erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti  dal  presente comma valutati in 1 milione di euro per l’anno  2012,  7  milioni  di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per  l’anno  2014  e  in  20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede:

a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l’anno  2012   mediante corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo  10,  comma  5, del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2013, a 13  milioni  per l’anno 2014 e a 20 milioni  annui  a  decorrere  dal  2015,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014, nell’ambito  del  programma  “Fondi  di  riserva  e  speciali”  della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2012,   allo   scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni  di  euro  per  l’anno 2013  e  l’accantonamento  relativo  al  Ministero   dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per 20 milioni di euro  a  decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi  pendenti  aventi  ad  oggetto  la  restituzione  del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per  cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo  unico  delle  norme sulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  e militari  dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1032,  si  estinguono  di  diritto; l’estinzione e’ dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le  sentenze eventualmente  emesse,  fatta  eccezione  per   quelle   passate   in giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri

Grilli, Ministro dell’economia e  delle finanze

Patroni   Griffi,   Ministro   per   la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

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