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La manovra economica 2010 e i suoi riflessi sulla previdenza

Le principali novità in materia previdenziale, introdotte dalla la recente manovra economica, le ritroviamo nell’art. 12 del rispettivo d.l. n. 78 del 31 maggio 2010.

Le nuove disposizioni non modificando i requisiti di età e di contribuzione ma agiscono, unicamente, sulla revisione del meccanismo delle finestre di uscita in essa contenute.

In particolare, a partire dal 1° Gennaio 2011, per tutti i tipi di pensionamento riferiti ai dipendenti pubblici che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità legata al raggiungimento della “quota di uscita” , scatterà un diverso sistema di decorrenza del trattamento pensionistico: la cosiddetta “finestra mobile”, una sorta di decorrenza scorrevole, individuale, personalizzata, che riconosce l’assegno pensionistico solo dopo 12 mesi decorrenti dal momento in cui il lavoratore perfeziona i requisiti richiesti dalla legge sia in termini di età sia di contribuzione.

La Pensione

E’ il caso di chiarire innanzitutto che le nuove regole non riguardano chi matura il diritto alla pensione entro il 31/12/2010. In questo caso le finestre quelle attuali e saranno in funzione anche nel 2010.

ø Soggetti interessati: al nuovo sistema in base al richiamato articolo 12 del decreto legge:

  • comma 1: chi matura la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne nel 2010 e poi in aumento fino a raggiungere anch’esse i 65 anni, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore) a decorrere dall’anno 2011;
  • comma 2: chi matura la pensione di anzianità (età + anzianità contributiva secondo il sistema delle quote attualmente in vigore) a decorrere dall’anno 2011;

ø Soggetti esclusi: al nuovo sistema in base al richiamato articolo 12 del decreto legge, a cui continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni sulle decorrenze-finestre, in base alla legge n. 243/2004:

  • comma 4: chi, avendo già rassegnato le dimissioni,  ha in corso il periodo di preavviso al 30 Giugno 2010 e che matura i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Tali requisiti, lo ricordiamo, per il 2010 sono: avere maturato, al 30 Giugno 2009, 58 anni di età e 35 di anzianità contributiva, con finestra dal 1° gennaio 2010; oppure avere maturato, dal 1° Luglio 2009 fino a tutto il 2010, 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva ovvero 60 anni di età e 35 di anzianità contributiva (quota 95), con le finestre di uscita già previste;
  • chi matura i requisiti per la pensione di vecchiaia (65 per gli uomini e 61 per le donne) entro il 31 Dicembre 2010;
  • chi matura i 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2010;
  • chi è collocato in mobilità (ex legge n. 223/1991) sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 Aprile 2010, sia pure nel limite massimo di 10.000 lavoratori beneficiari.

Trattamento di fine servizio

Dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010), la corresponsione dell’indennità di T.F.S. avverrà con una modalità rateizzata. Nel particolare, il comma 7 del richiamato articolo 12 prevede che questo avvenga attraverso:

  • un’unica erogazione annuale per importi pari o inferiori a 90.000 euro lordi;
  • due erogazioni annuali per importi ricompresi tra i 90.000 e i 150.000 euro lordi, con il primo importo annuale pari a 90.000 euro e il secondo pari all’ammontare residuo;
  • tre erogazioni annuali per importi uguali o superiori a 150.000 euro, con il primo importo annuale pari a 90.000 euro, il secondo annuale pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale pari all’ammontare residuo.

Il decreto, nel riconfermare la vigenza della precedente normativa ai fini della determinazione della prima scadenza utile per il pagamento della prestazione previdenziale in questione (comma 8), prevede alcune esclusioni dall’applicazione della nuova modalità rateizzata (comma 9) nei confronti di:

  • chi è collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 Novembre;
  • chi ha presentato domanda di cessazione dall’impiego che sia stata accolta prima della data di entrata in vigore del decreto, a condizione che la cessazione dall’impiego avvenga entro il 30 Novembre prossimo.

In entrambi i casi, l’accoglimento della domanda di cessazione è da considerarsi irrevocabile.

Calcolo delle anzianità contributive

Il comma 10 interviene, infine,  sulle modalità di calcolo del trattamento di fine servizio.  Infatti, dal 1° Gennaio 2011, viene introdotto un sistema pro-rata che vede calcolare l’indennità di chi era in regime di TFS attraverso la coesistenza (sommatoria) di due diversi sistemi:

  • una prima tranche che fa riferimento alle anzianità contributive decorrenti dal momento dell’assunzione fino al 31 Dicembre 2010, nel senso di mantenere le previgenti modalità di calcolo;
  • una seconda tranche che fa riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2011 per le quali il computo verrà effettuato secondo le regole previste dal codice civile (articolo 2120) per il trattamento di fine rapporto. Vale a dire, con l’applicazione dell’aliquota di accantonamento del 6,91% annuo della retribuzione, rivalutato secondo i meccanismi vigenti, come del resto già avviene per i dipendenti del settore privato e per quelli del settore pubblico assunti dal 1° Gennaio 2001. 

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