SSN

Fasce orarie di reperibilità in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici

Con Decreto del 18 dicembre 2009 n° 206 pubblicato nella G.U.R.I. serie generale n° 15 del 20/01/2010 sono state determinate le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1
(fasce orarie di reperibilità)

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2

(Esclusioni dall’obbligo di reperibilità)

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

visualizza: D.P.C.M. 18 Dicembre 2009, n. 206 Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia

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